STATUTO
Art. 1 – Costituzione e denominazione
È costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, il movimento civico apartitico denominato Taormina in COMUNE, di seguito anche “Movimento”. Il Movimento ha sede in Taormina, con possibilità di istituire sedi operative sul territorio con delibera degli organi competenti.
Art. 2 – Durata
La durata del Movimento è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo il presente statuto.
Art. 3 – Finalità
Il Movimento non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, sociali e di partecipazione democratica alla vita amministrativa e politica locale. In particolare, promuove iniziative di cittadinanza attiva, ascolto del territorio, partecipazione pubblica, tutela degli interessi collettivi e formulazione di proposte su temi di interesse locale e generale.
Art. 4 – Attività
Per il perseguimento delle proprie finalità, il Movimento può organizzare incontri pubblici, assemblee, campagne informative, raccolte fondi conformi alla legge, gruppi di lavoro, eventi culturali e ogni altra attività coerente con gli scopi statutari.
Art. 5 – Adesione
Possono aderire al Movimento tutte le persone che condividono le finalità statutarie e ne accettano le regole interne. L’ammissione avviene su richiesta dell’interessato secondo criteri non discriminatori stabiliti dall’assemblea o dal coordinamento.
Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita del Movimento, di esprimere il proprio voto nelle assemblee e di ricevere informazione sull’attività svolta. Gli aderenti devono rispettare statuto, delibere e principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
Art. 7 – Organi del Movimento
Sono organi del Movimento:
– l’Assemblea degli aderenti;
– il Coordinamento
– il Presidente;
– Il Tesoriere
– eventuali altri organi previsti dal regolamento interno.
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano del Movimento. Approva indirizzi, programmi, bilanci o rendiconti, elegge gli organi sociali e delibera sulle questioni più rilevanti. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
Art. 9 – Coordinamento
Il Coordinamento amministra il Movimento e attua le decisioni dell’Assemblea. È composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente rappresenta il Movimento nei rapporti con i terzi, convoca e presiede le riunioni, firma gli atti necessari alla gestione ordinaria e vigila sull’attuazione delle delibere. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.
Art. 11 – Il Tesoriere e le Risorse economiche
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri o tra i soci. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Tesoriere:
– gestisce il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione;
– cura la riscossione delle quote associative e di ogni altra entrata;
– predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
– tiene la contabilità e i libri contabili dell’Associazione;
– apre e gestisce i conti correnti intestati all’Associazione, con firma congiunta con il Presidente per gli importi definiti dal Consiglio Direttivo;
– in periodo elettorale, coordina la propria attività con il Mandatario Elettorale.
Le risorse del Movimento sono costituite da quote associative, contributi volontari, donazioni, proventi di iniziative compatibili con le finalità statutarie e ogni altra entrata lecita. Le entrate e le uscite devono essere documentate e gestite con criteri di trasparenza.
Art. 12 – Divieto di lucro
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve agli aderenti, salvo destinazione imposta dalla legge o dallo statuto. Eventuali avanzi devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali del Movimento.
Art. 13 – Rendiconto
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro un termine stabilito dall’Assemblea, il Coordinamento predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione degli aderenti.
Art. 14 – Scioglimento
Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal regolamento interno o, in mancanza, dalla legge. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini civici o a enti senza scopo di lucro individuati dall’Assemblea, salvo diverso obbligo di legge.
Art. 15 – Norme finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice civile e le disposizioni vigenti in materia.